THE BEST SIDE OF SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI REATO

The best Side of spaccio di sostanze stupefacenti reato

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Secondo costante giurisprudenza, tenuto conto che la trasmissione delle immagini sono in grado di “catturare immediatamente l’attenzione del pubblico televisivo” (Tribunale di Palermo, sez. I, 07/05/2019, n. 2259) ed alla luce della forza di suggestione del mezzo televisivo e della rilevante capacità di persuasione dello stesso, la rettifica non risulta idonea ad elidere del tutto le conseguenze dannose prodotte dalla diffusione di notizie false e diffamatorie, che per effetto della stessa risultano non totalmente eradicate.

Da parte dei giudici non vi è comunque piena omogeneità valutativa. Per alcuni, infatti, il requisito della verità deve essere riferibile sia al “fatto” oggetto dell’intervista, sia al contenuto della stessa.

Tuttavia la dottrina non ha mai rinunciato alla ricerca di una nozione sostanziale del reato. Questo probabilmente for each motivi psicologici, nel senso che ripugna alla coscienza sociale o allo studioso ammettere che un soggetto è punito solo perchè così vuole la legge, e allora si cerca di rinvenire nella pena e nel reato un carattere etico, o comunque una ragione sostanziale all’incriminazione di certi fatti.

In linea teorica, in realtà, le conseguenze dell’una o dell’altra teoria sarebbero di non poco rilievo.

L’offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l’uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell’offeso.

Abbiamo già commentato che quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere a mezzo stampa, la pena può essere aumentata con la reclusione fino a tre anni.

In caso di diffusione di una notizia diffamatoria con il mezzo televisivo, il potere-dovere di raccontare e diffondere notizie, quale essenziale corollario del diritto di libertà di informazione e pensiero, viene ad essere snaturato nel suo contenuto essenziale, disattendendo il giornalista il compito di informare in maniera oggettiva, corretta ed imparziale la collettività (cfr. Tribunale di Roma, n. 15524/2016).

Alla teoria della bipartizione si aggiunge, infine quella unitaria, che vede il reato come un tutto unitario e inscindibile. Questa teoria che è una reazione alle esasperate concettualizzazioni di altri autori, nelle sue estreme accentuazioni si presta a degli abusi; non a caso tale teoria era particolarmente accolta nella Germania nazista, ove si invitava il giudice e lo studente a non fare distinzioni astratte, ma a vedere l’essenza e il tutto del reato.

Il reato di diffamazione appartiene alla categoria dei reati contro la persona. Bene giuridico tutelato è la reputazione della persona offesa, intesa appear la considerazione che il mondo esterno ha di quella persona.

La verità però è che è impossibile costruire un concetto unitario di azione che comprenda tutti i fatti di reato. Del resto lo stesso legislatore implicitamente mostra di non ritenere tale costruzione un risultato necessariamente da raggiungere, nel momento in cui l'intenzionalità del reato aggiunge sempre accanto al termine “azione” quello di “omissione”.

p. in ipotesi di esercizio del diritto di difesa. In particolare, i giudici di legittimità rinvengono nell’utilità, essenzialità e necessità della strategia difensiva astrattamente calunniatoria i requisiti necessari che permettono di ritenere la condotta scriminata.

Infine, la critica più penetrante alla concezione giuridica dell’evento ci pare che venga da quegli autori i quali evidenziano la difficoltà della concezione giuridica di giustificare sul piano dogmatico i seguenti istituti: i reati di pericolo astratto (in cui spesso è difficile individuare l’evento, o l’offesa),

Anche se nel gergo comune quando si parla di calunnia si intendono le maldicenze, nel linguaggio giuridico la calunnia è un’altra cosa. Non è la diffamazione (che consiste nel parlare male di qualcuno alle sue spalle). Non è neanche l’ingiuria (che scatta quando ci si rivolge a qualcuno e lo si offende).

Cerchiamo di comprenderne i caratteri distintivi, gli elementi costitutivi, le aggravanti e le bring about di non punibilità.

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